Sale la preoccupazione degli automobilisti italiani. In questi giorni si intensificano sul web notizie circa la normativa che prevede l’aggiornamento della carta di circolazione qualora si guidi un veicolo non intestato a se stessi, pensa una sanzione di 705 Euro. A far luce sulla vicenda, visto che molti media pubblicano notizie non del tutto corrette, interviene il Ministero dei Trasporti che nella giornata di ieri pubblica una NUOVA CIRCOLARE che meglio chiarisce i contorni della normativa ed elenca alcuni casi specifici. Il Ministero dei Trasporti specifica inoltre che nelle prossime ore sarà pubblicata sul sito un’apposita circolare di chiarimenti. Ecco comunque alcune precisazioni di generale interesse:
1. Gli adempimenti di cui si parla sono contenuti nell’art. 94, comma 4-bis, del Codice della strada e non riguardano in alcun modo le patenti di guida.
2. Sulla carta di circolazione andrà annotato unicamente il nominativo della persona che utilizza il veicolo e non anche i dati relativi alla propria patente di guida.
3. L’obbligo di comunicazione sussiste solo a condizione che l’utilizzatore abbia il veicolo in disponibilità per un uso esclusivo e personale superiore a 30 giorni continuativi.
4. Non sono obbligati ad effettuare l’annotazione tutti coloro (cittadini e imprese) che già da prima del prossimo 3 novembre utilizzano, a vario titolo, veicoli intestati ad altri soggetti.
5. Per tutti gli utilizzi temporanei che cominceranno a decorrere dal 3 novembre in poi, ci saranno 30 giorni di tempo per effettuare l’annotazione, se prescritta.
6. Il comodato tra familiari conviventi non deve essere obbligatoriamente annotato.
7. Per quanto concerne il comodato di veicoli aziendali, non sono soggette a comunicazione tutte le ipotesi di fringe benefit, di uso promiscuo e di uso esclusivo per svolgimento di attività aziendali dei veicoli in utilizzo ai dipendenti, ai soci, agli amministratori e ai collaboratori dell’Azienda.
8. Per quanto concerne i veicoli in locazione senza conducente, dovranno essere comunicate esclusivamente le locazioni stipulate a decorre dal 3 novembre e a condizione che abbiano una durata superiore a 30 giorni.
Riguardo alla famosa sanzione di 750 Euro state tranquilli. Almeno per ora. Perché per tutto ciò che concerne gli aspetti sanzionatori, occorrerà fare riferimento alle indicazioni che al riguardo verranno fornite dal Ministero dell’Interno nelle prossime settimane, visto che ancora non è ben chiaro come le forze di Polizia potranno accertare l’infrazione.
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